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Non tutto fila liscio. . .
Moto d'epoca e pratiche varie: perplessità, interrogativi e qualche delusione
caratterizzano anche la messa a regime delle nuove normative. Tante le lettere che
giungono in redazione a questo riguardo: sono infatti ancora diversi gli “spigoli” da
smussare perché tutto funzioni a dovere
di Aldo Benardelli
L'ottimismo derivante dalle recenti normative per rimettere in
circolazione i veicoli d’epoca, con o senza documenti, sembra minato
dalle problematiche evidenziate da più parti e in particolare dai
nostri lettori, che ci informano con assiduità degli scogli, grandi o
piccoli, incontrati nell'espletamento di tali pratiche. E che una volta
di più dimostrano come il buon fine dell’iter burocratico possa essere
messo in discussione, se non addirittura stroncato, dalle personali e
diverse interpretazioni di coloro che sono preposti all'evasione delle
stesse. Non vorremmo tornare a qualche anno addietro quando una moto
senza documenti era destinata al macero per alcuni uffici della
Motorizzazione (era considerata un “rifiuto" da smaltire, ma non si e
mai saputo né come né dove) mentre potevano ritornare a circolare per
altri: il sempre ricordato Decreto del 17 dicembre 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 19 marzo 2010 e sue successive
circolari esplicative, dovrebbe fugare ogni ragionevole dubbio in
materia. Dalle Alpi al Canale di Sicilia, ovvero: la legge è uguale per
tutti, E se c'è qualcosa di poco chiaro, meglio affrontarlo subito, a
“botta calda”. A proposito della originalità del veicolo e ai
dubbi espressi sull'uniformità interpretative delle nuove disposizioni,
citiamo la disavventura di un lettore di San Severo (FG), possessore di
15 veicoli d’epoca regolarmente iscritti a Registro Storico e in
procinto di rimettere su strada una Vespa GS 160 del 1963 senza
libretto e foglio complementare, ma provvista di targa originale. Al
momento del collaudo in Motorizzazione - trattasi di veicolo post 1960
-, l'ingegnere di turno respinge la pratica perché
la Vespa non è equipaggiata con gli indicatori di direzione in base
all'art. 215 comma 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 60 del
Codice della Strada. Richiesta smentita dal succitato Decreto del 17
dicembre 2009 che, al quarto capoverso cita: visto in particolare il
comma 5 dell’articolo 215
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi
al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg. Es,
prescrizioni che - a tutt'oggi - non sono state dettate". Se Vitaliano
non ci inganna, "non sono state dettate} significa che non ci sono. E
quelle prescrizioni riguardano, tra le altre, quelle dei sistemi di
segnalazione visiva e illuminazione: a cosa fare riferimento quindi, a
qualcosa che non c'è?
Ma c’è da aggiungere il dato ben più importante rappresentato dai
Registri Storici (ASI e FMI), regolamentati per legge nel loro operato,
tenuti
a rilasciare il Certificato di Rilevanza storica e Collezionistica e
quindi deputati a dichiarare un veicolo perfettamente conforme alle sue
caratteristiche originali. Che, ovviamente, prevedono un numero
altissimo di veicoli senza indicatori di direzione, costruiti negli
anni in cui questi
erano espressamente vietati dal Codice. Veicoli che circolano e che
vengono regolarmente sottoposti a revisione biennale. Questa meritoria
opera dei Registri Storici e soprattutto dei loro esaminatori deve pero
essere rispettata al 100%. Qualcuno si lamenta che la sua moto è stata
bocciata daII’esaminatore per particolari apparentemente
insignificanti: i Registri Storici, per mezzo dei Certificato di
Rilevanza Storica e Collezionistica, non sono a certificare che un
veicolo è di rilevanza storica solo perché ha più di 20 anni: fosse
cosi, basterebbe il libretto di circolazione o l'elenco stilato
annualmente dalla Federazione Motociclistica Italiana. Quindi massima
cura nella conservazione o neIl’eventuale restauro della veterana per
farla tornare
come mamma, pardon, come Casa l'ha fatta. Con i 2O anni compiuti la
nostra moto può pagare una tassa di circolazione anziché quella di
proprietà, in misura stabilita da ogni singoIa Regione. Un problema in
questo caso può essere rappresentato dallo stesso Iibretto di
circolazione, come ci ha scritto un lettore della provincia di Belluno
proprietario di una Honda VF750F del 1984. Sul libretto, accanto al
nome Honda non e riportato il nome commerciale del modello bensì la
sigla progettuale RCO9: per questo motivo, non leggendo indicato nella
lista FMI il modello Honda RC09 che di fatto non esiste come tale,
l'ACI non gli riconosceva la possibilità di pagare il “bollo" ridotto.
In questi casi spesso fa fede il foglio complementare o il certificato
di proprietà che spesso riportano la denominazione commerciale
corretta; ultima ratio e quella di chiedere alla Casa costruttrice,
indicando sigla e numero di telaio, una dichiarazione o scheda di
omologazione del modello in questione Documento che può tornare utile
pure per l'eventuale iscrizione al Registro Storico: anche se il
veicolo e in regola e normalmente circolante, meglio allegare più
documenti possibili alla pratica. L'iscrizione ai Registri Storici
antecedente alle ultime normative rimane in essere, ma si deve rifare
la pratica ex novo (foto, fotocopie, versamenti, ecc) se si vuole
ottenere il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica: poiché
per questo indispensabile anche la foto del numero del motore qualora
presente (prima non era richiesta), può capitare qualche discrepanza
come successo al lettore di Trieste proprietario di una Yamaha TT 600
con numeri di telaio e motore diversi mentre dovrebbero coincidere:
anche in questo caso una richiesta alla Casa costruttrice potrebbe
fugare ogni dubbio con il rilascio di una documentazione ufficiale.
Nulla vieta, aggiungiamo, che ad una moto, ad esempio per un incidente
o per un guasto meccanico irreparabile, si sia operata la sostituzione
del telaio o del motore. Da ultimo, desideriamo tranquillizzare, ma
solo in parte, il lettore disperato per la notizia che le moto ante
l960 senza documenti vanno collaudate dai Centri Prova Autoveicoli su
pista messa a disposizione dall`interessato: per pista non deve
intendersi l’affitto di un circuito (sai la spesa!) ma il reperire
un”area chiusa al traffico di almeno 400 metri, pur con tutte le
assicurazioni del caso, come abbiamo elencato sul numero del mese
scorso. "
Tratto da "Motociclismo d'Epoca" di Aprile 2011
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