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Non tutto fila liscio. . .
Moto d'epoca e pratiche varie: perplessità, interrogativi e qualche delusione
caratterizzano anche la messa a regime delle nuove normative. Tante le lettere che
giungono in redazione a questo riguardo: sono infatti ancora diversi gli “spigoli” da
smussare perché tutto funzioni a dovere
di Aldo Benardelli

L'ottimismo derivante dalle recenti normative per rimettere in circolazione i veicoli d’epoca, con o senza documenti, sembra minato dalle problematiche evidenziate da più parti e in particolare dai nostri lettori, che ci informano con assiduità degli scogli, grandi o piccoli, incontrati nell'espletamento di tali pratiche. E che una volta di più dimostrano come il buon fine dell’iter burocratico possa essere messo in discussione, se non addirittura stroncato, dalle personali e diverse interpretazioni di coloro che sono preposti all'evasione delle stesse. Non vorremmo tornare a qualche anno addietro quando una moto senza documenti era destinata al macero per alcuni uffici della Motorizzazione (era considerata un “rifiuto" da smaltire, ma non si e mai saputo né come né dove) mentre potevano ritornare a circolare per altri: il sempre ricordato Decreto del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 19 marzo 2010 e sue successive circolari esplicative, dovrebbe fugare ogni ragionevole dubbio in materia. Dalle Alpi al Canale di Sicilia, ovvero: la legge è uguale per tutti, E se c'è qualcosa di poco chiaro, meglio affrontarlo subito, a “botta calda”. A proposito della originalità del veicolo e ai
dubbi espressi sull'uniformità interpretative delle nuove disposizioni, citiamo la disavventura di un lettore di San Severo (FG), possessore di 15 veicoli d’epoca regolarmente iscritti a Registro Storico e in procinto di rimettere su strada una Vespa GS 160 del 1963 senza libretto e foglio complementare, ma provvista di targa originale. Al momento del collaudo in Motorizzazione - trattasi di veicolo post 1960 -, l'ingegnere di turno respinge la pratica perché
la Vespa non è equipaggiata con gli indicatori di direzione in base all'art. 215 comma 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 60 del Codice della Strada. Richiesta smentita dal succitato Decreto del 17 dicembre 2009 che, al quarto capoverso cita: visto in particolare il comma 5 dell’articolo 215
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto F, lettera b) dell'appendice V al Titolo III del Reg. Es, prescrizioni che - a tutt'oggi - non sono state dettate". Se Vitaliano non ci inganna, "non sono state dettate} significa che non ci sono. E quelle prescrizioni riguardano, tra le altre, quelle dei sistemi di segnalazione visiva e illuminazione: a cosa fare riferimento quindi, a qualcosa che non c'è?
Ma c’è da aggiungere il dato ben più importante rappresentato dai Registri Storici (ASI e FMI), regolamentati per legge nel loro operato, tenuti
a rilasciare il Certificato di Rilevanza storica e Collezionistica e quindi deputati a dichiarare un veicolo perfettamente conforme alle sue caratteristiche originali. Che, ovviamente, prevedono un numero altissimo di veicoli senza indicatori di direzione, costruiti negli anni in cui questi
erano espressamente vietati dal Codice. Veicoli che circolano e che vengono regolarmente sottoposti a revisione biennale. Questa meritoria opera dei Registri Storici e soprattutto dei loro esaminatori deve pero essere rispettata al 100%. Qualcuno si lamenta che la sua moto è stata bocciata daII’esaminatore per particolari apparentemente insignificanti: i Registri Storici, per mezzo dei Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, non sono a certificare che un veicolo è di rilevanza storica solo perché ha più di 20 anni: fosse cosi, basterebbe il libretto di circolazione o l'elenco stilato annualmente dalla Federazione Motociclistica Italiana. Quindi massima cura nella conservazione o neIl’eventuale restauro della veterana per farla tornare
come mamma, pardon, come Casa l'ha fatta. Con i 2O anni compiuti la nostra moto può pagare una tassa di circolazione anziché quella di proprietà, in misura stabilita da ogni singoIa Regione. Un problema in questo caso può essere rappresentato dallo stesso Iibretto di circolazione, come ci ha scritto un lettore della provincia di Belluno proprietario di una Honda VF750F del 1984. Sul libretto, accanto al nome Honda non e riportato il nome commerciale del modello bensì la sigla progettuale RCO9: per questo motivo, non leggendo indicato nella lista FMI il modello Honda RC09 che di fatto non esiste come tale, l'ACI non gli riconosceva la possibilità di pagare il “bollo" ridotto. In questi casi spesso fa fede il foglio complementare o il certificato di proprietà che spesso riportano la denominazione commerciale corretta; ultima ratio e quella di chiedere alla Casa costruttrice, indicando sigla e numero di telaio, una dichiarazione o scheda di omologazione del modello in questione Documento che può tornare utile pure per l'eventuale iscrizione al Registro Storico: anche se il veicolo e in regola e normalmente circolante, meglio allegare più documenti possibili alla pratica. L'iscrizione ai Registri Storici antecedente alle ultime normative rimane in essere, ma si deve rifare la pratica ex novo (foto, fotocopie, versamenti, ecc) se si vuole ottenere il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica: poiché per questo indispensabile anche la foto del numero del motore qualora presente (prima non era richiesta), può capitare qualche discrepanza come successo al lettore di Trieste proprietario di una Yamaha TT 600 con numeri di telaio e motore diversi mentre dovrebbero coincidere: anche in questo caso una richiesta alla Casa costruttrice potrebbe fugare ogni dubbio con il rilascio di una documentazione ufficiale. Nulla vieta, aggiungiamo, che ad una moto, ad esempio per un incidente o per un guasto meccanico irreparabile, si sia operata la sostituzione del telaio o del motore. Da ultimo, desideriamo tranquillizzare, ma solo in parte, il lettore disperato per la notizia che le moto ante l960 senza documenti vanno collaudate dai Centri Prova Autoveicoli su pista messa a disposizione dall`interessato: per pista non deve intendersi l’affitto di un circuito (sai la spesa!) ma il reperire un”area chiusa al traffico di almeno 400 metri, pur con tutte le assicurazioni del caso, come abbiamo elencato sul numero del mese scorso. "

Tratto da "Motociclismo d'Epoca" di Aprile 2011

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